E' possibile scaricare gratuitamente dal sito del Cisvol la nuova versione dell'instant book "La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle Organizzazioni di Volontariato", aggiornato dopo la pubblicazione del decreto "correttivo" di agosto. Il decreto 106, il cosiddetto "Correttivo" del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è stato firmato nel mese di agosto. Con quel documento sono state apportate modifiche sostanziali che ricadono sulle organizzazioni di volontariato e soprattutto sui volontari.
Per quanto riguarda la figura dei volontari prevista dal Testo Unico del 2008 c'è una sostanziale novità che riguarda l'articolo 3 del decreto legislativo n.81 del 2008: cade l'equiparazione tra la figura del lavoratore e del volontario, ma le incombenze si modificano, non si alleviano.
Infatti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative alle organizzazioni di volontariato, sono intercorse due modifiche estremamente significative:
è stata rivista integralmente e sostanzialmente la figura del volontario che è passato, con l'eccezione dei volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, dall'essere equiparato al "lavoratore subordinato" (e quindi destinatario di tutta la tutela dovuta a detti soggetti) all'essere equiparato al "lavoratore autonomo" (e quindi ad un soggetto a cui può essere demandata, con modalità definite, l'attuazione delle misure di tutela necessarie)
è stata eliminata la riserva di applicabilità della normativa alle OdV (espressa nel testo originario del D. Lgs. 81/2008 attraverso la previsione di un futuro decreto di attuazione) che, quindi, a far data dal 20 agosto 2009, devono attuare tutto quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza.
E' stata, infine, introdotta una riserva di applicabilità, sempre attraverso la previsione di un futuro decreto, per le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e per le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco) che, pertanto, continueranno ad applicare la normativa previgente (D.Lgs. 626/1994, D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 164/1956, ecc.) sino all'emanazione del suddetto decreto che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010.
Scarica l'Instant Book "La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle Organizzazioni di Volontariato" (PDF) [2]
Infatti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative alle organizzazioni di volontariato, sono intercorse due modifiche estremamente significative:
è stata rivista integralmente e sostanzialmente la figura del volontario che è passato, con l'eccezione dei volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, dall'essere equiparato al "lavoratore subordinato" (e quindi destinatario di tutta la tutela dovuta a detti soggetti) all'essere equiparato al "lavoratore autonomo" (e quindi ad un soggetto a cui può essere demandata, con modalità definite, l'attuazione delle misure di tutela necessarie)
è stata eliminata la riserva di applicabilità della normativa alle OdV (espressa nel testo originario del D. Lgs. 81/2008 attraverso la previsione di un futuro decreto di attuazione) che, quindi, a far data dal 20 agosto 2009, devono attuare tutto quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza.
E' stata, infine, introdotta una riserva di applicabilità, sempre attraverso la previsione di un futuro decreto, per le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e per le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco) che, pertanto, continueranno ad applicare la normativa previgente (D.Lgs. 626/1994, D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 164/1956, ecc.) sino all'emanazione del suddetto decreto che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010.
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